IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta in
data  19  marzo  2004 al n. 62/C/04 del ruolo generale per gli affari
contenzionsi  dell'anno  2004 instauratosi tra Marelli Andrea, nato a
Gallarate  (Varese) il 16 dicembre 1967, residente a Lisanza di Sesto
Calende (Varese), via alla Punta n. 38, in qualita' di conducente del
veicolo BMW targato BZ063WY; O.M.B. - Officine meccaniche Besozzi, in
persona del legale rappresentante sig. Graziella Besozzi, corrente in
Lisanza  di Sesto Calende, via Mottarone n. 4, proprietaria del mezzo
sopra   indicato   e  obbligata  in  solido,  opponenti;  e  Prefetto
pro-tempore  di  Sondrio,  domiciliato per la carica presso l'Ufficio
territoriale del Governo - Prefettura di Sondrio; opposto.
    Con atto depositato in cancelleria in data 19 marzo 2004, Marelli
Andrea  e  O.M.B.  -  Officine meccaniche Besozzi proponevano ricorso
avverso  il  verbale  di contestazione n. 479499N con il quale Agenti
della   Sezione   Polizia   Stradale   contestavano   la   violazione
dell'art. 141 comma 3° e 8° C.d.S., perche' alla guida del veicolo in
epigrafe  indicato,  in  ora notturna, percorreva la statale 38 dello
Stelvio  -  localita' San Pietro Berbenno (Sondrio), ad una velocita'
non  commisurata  alle condizioni di visibilita' e tale da costituire
pericolo  per la circolazione (sanzione amministrativa applicata Euro
68,25; decurtazione punti patente: cinque).
    Contestata nel merito la violazione accertata per non aver tenuto
una  velocita' «non commisurata alle condizioni di viabilita'... tale
da  costituire  pericolo  per  la  circolazione»  e  per  carenza  di
motivazione  dell'atto  impugnato  non avendo gli accertatori fornito
indicazioni  degli  elementi  e  circostanze in base ai quali avevano
ritenuto  di  accertare  la  violazione  de  quo,  frutto di una loro
personalissima  e  del  tutto inattendibile valutazione, i ricorrenti
non  provvedevano  ad  effettuare la cauzione di cui all'art. 204-bis
C.d.S.   nel   testo   introdotto  dal  decreto-legge  n. 151/2003  e
sollevavano,  a  tale riguardo, l'illegittimita' costituzionale della
citata norma rispetto agli articoli 2, 3 e 24 Cost. esponendo che:
        la introdotta cauzione condiziona la possibilita' di agire in
giudizio    comprimendo   il   diritto   di   accesso   alla   tutela
giurisdizionale,  violando  in  tal  modo il principio costituzionale
secondo  il  quale  tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.);
        la  norma  in contestazione viola il principio di eguaglianza
ex  art. 3  Cost.,  perche'  il  legislatore  ha  creato  di  fatto e
riservato  sul  piano  processuale (con indubbi risvolti di carattere
economico)   una  diversa  posizione  al  ricorrente  ed  alla  P.A.,
differenziando il cittadino abbiente da quello meno abbiente;
    La  cancelleria  di questo Ufficio annotava l'omesso deposito del
libretto   giudiziario,  con  la  cauzione  dovuta,  e  rimetteva  il
fascicolo alla decisione di questo giudice.
    L'art. 204-bis  C.d.S.,  introdotto  dalla  legge n. 214/2003, in
vigore  dal  13 agosto 2003, (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto
2003),  prescrive  al  comma  terzo  che  all'atto  del  deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la Cancelleria del giudice
di  pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore;  detta  somma,  in  caso di accoglimento del ricorso, e'
restituita al ricorrente.
    Stante  il  citato  disposto  normativo, l'adito giudice dovrebbe
dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per omesso versamento della
cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore.
    Sennonche'  la disposizione sopra richiamata discrimina, a parere
di  questo  giudice,  i  cittadini italiani consentendo solo a quelli
abbienti  di  ricorrere  alla  giurisdizione civile ed impedendo tale
accesso  a  quelli  sprovvisti  di  mezzi  economici ovvero con mezzi
economici  non  adeguati;  e  tale  discriminazione appare assai piu'
evidente  quando  la  cauzione  dovuta si ragguaglia ad importi cosi'
elevati  da  essere insostenibile anche per chi puo' contare su di un
reddito  medio come ad esempio per la violazione dell'art. 179, comma
2 C.d.S. che prevede una cauzione di ben Euro. 2.754,15.
    Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'art. 204-bis C.d.S.
si  presti  a  rilievi di incostituzionalita' in relazione all'art. 3
della  Costituzione  della Repubblica italiana il quale prevede quale
compito  della  Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico   e   sociale   che,  limitando  di  fatto  la  liberta'  e
l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno sviluppo della
persona umana.
    Peraltro,   detto   articolo   lede   altresi'   l'art.  2  della
Costituzione  che  sancisce  il  valore assoluto della persona umana,
frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.
    Queste  considerazioni  giustificano  pure  la  censura  anche ex
art. 24  Costituzione  in quanto l'obbligo di costituire una cauzione
condiziona  la  possibilita'  di  agire  in  giudizio, comprimendo il
diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.
    Il  fondamentale  diritto  alla  difesa, infatti, non puo' essere
condizionato al pagamento di una cauzione.
    Cosi'  ha  stabilito  il giudice delle Leggi con la sentenza n. 8
del  1993 ove ha affermato che il mancato od omesso versamento di una
imposta di bollo non puo' essere ostativo alla produzione in giudizio
di documenti e di difese scritte. Del pari non puo' essere precluso o
pregiudicato  il  diritto  di  agire  in giudizio dal deposito di una
cauzione.   Ne'   qui  puo'  soccorrere  in  favore  degli  indigenti
l'istituto   del  gratuito  patrocinio  previsto  dall'art. 24  Cost.
sotteso  a  rendere  effettivo  il  principio  enunciato nel medesimo
articolo,   posto   che   nel  caso  in  esame  detta  disciplina  e'
manifestamente   non   applicabile   in   quanto   non  prevista  dal
legislatore.
    Per tutto quanto precede, ritiene questo giudice la non manifesta
infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dalla  parte  e  la  rilevanza  nel  procedimento che esse dispiegano
talche'  il  ricorso  non  puo' essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione  della predetta questione, per la quale appare necessario
adire il giudice delle leggi.