IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 19 marzo 2004 al n. 62/C/04 del ruolo generale per gli affari contenzionsi dell'anno 2004 instauratosi tra Marelli Andrea, nato a Gallarate (Varese) il 16 dicembre 1967, residente a Lisanza di Sesto Calende (Varese), via alla Punta n. 38, in qualita' di conducente del veicolo BMW targato BZ063WY; O.M.B. - Officine meccaniche Besozzi, in persona del legale rappresentante sig. Graziella Besozzi, corrente in Lisanza di Sesto Calende, via Mottarone n. 4, proprietaria del mezzo sopra indicato e obbligata in solido, opponenti; e Prefetto pro-tempore di Sondrio, domiciliato per la carica presso l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Sondrio; opposto. Con atto depositato in cancelleria in data 19 marzo 2004, Marelli Andrea e O.M.B. - Officine meccaniche Besozzi proponevano ricorso avverso il verbale di contestazione n. 479499N con il quale Agenti della Sezione Polizia Stradale contestavano la violazione dell'art. 141 comma 3° e 8° C.d.S., perche' alla guida del veicolo in epigrafe indicato, in ora notturna, percorreva la statale 38 dello Stelvio - localita' San Pietro Berbenno (Sondrio), ad una velocita' non commisurata alle condizioni di visibilita' e tale da costituire pericolo per la circolazione (sanzione amministrativa applicata Euro 68,25; decurtazione punti patente: cinque). Contestata nel merito la violazione accertata per non aver tenuto una velocita' «non commisurata alle condizioni di viabilita'... tale da costituire pericolo per la circolazione» e per carenza di motivazione dell'atto impugnato non avendo gli accertatori fornito indicazioni degli elementi e circostanze in base ai quali avevano ritenuto di accertare la violazione de quo, frutto di una loro personalissima e del tutto inattendibile valutazione, i ricorrenti non provvedevano ad effettuare la cauzione di cui all'art. 204-bis C.d.S. nel testo introdotto dal decreto-legge n. 151/2003 e sollevavano, a tale riguardo, l'illegittimita' costituzionale della citata norma rispetto agli articoli 2, 3 e 24 Cost. esponendo che: la introdotta cauzione condiziona la possibilita' di agire in giudizio comprimendo il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, violando in tal modo il principio costituzionale secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.); la norma in contestazione viola il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., perche' il legislatore ha creato di fatto e riservato sul piano processuale (con indubbi risvolti di carattere economico) una diversa posizione al ricorrente ed alla P.A., differenziando il cittadino abbiente da quello meno abbiente; La cancelleria di questo Ufficio annotava l'omesso deposito del libretto giudiziario, con la cauzione dovuta, e rimetteva il fascicolo alla decisione di questo giudice. L'art. 204-bis C.d.S., introdotto dalla legge n. 214/2003, in vigore dal 13 agosto 2003, (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), prescrive al comma terzo che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la Cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente. Stante il citato disposto normativo, l'adito giudice dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per omesso versamento della cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Sennonche' la disposizione sopra richiamata discrimina, a parere di questo giudice, i cittadini italiani consentendo solo a quelli abbienti di ricorrere alla giurisdizione civile ed impedendo tale accesso a quelli sprovvisti di mezzi economici ovvero con mezzi economici non adeguati; e tale discriminazione appare assai piu' evidente quando la cauzione dovuta si ragguaglia ad importi cosi' elevati da essere insostenibile anche per chi puo' contare su di un reddito medio come ad esempio per la violazione dell'art. 179, comma 2 C.d.S. che prevede una cauzione di ben Euro. 2.754,15. Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'art. 204-bis C.d.S. si presti a rilievi di incostituzionalita' in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana il quale prevede quale compito della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Peraltro, detto articolo lede altresi' l'art. 2 della Costituzione che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo. Queste considerazioni giustificano pure la censura anche ex art. 24 Costituzione in quanto l'obbligo di costituire una cauzione condiziona la possibilita' di agire in giudizio, comprimendo il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. Il fondamentale diritto alla difesa, infatti, non puo' essere condizionato al pagamento di una cauzione. Cosi' ha stabilito il giudice delle Leggi con la sentenza n. 8 del 1993 ove ha affermato che il mancato od omesso versamento di una imposta di bollo non puo' essere ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte. Del pari non puo' essere precluso o pregiudicato il diritto di agire in giudizio dal deposito di una cauzione. Ne' qui puo' soccorrere in favore degli indigenti l'istituto del gratuito patrocinio previsto dall'art. 24 Cost. sotteso a rendere effettivo il principio enunciato nel medesimo articolo, posto che nel caso in esame detta disciplina e' manifestamente non applicabile in quanto non prevista dal legislatore. Per tutto quanto precede, ritiene questo giudice la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla parte e la rilevanza nel procedimento che esse dispiegano talche' il ricorso non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione, per la quale appare necessario adire il giudice delle leggi.